La Corte di Cassazione ha affermato che a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370.

Fonte: FNOMCeO – Vedi l’articolo originale QUI

L’articolo La Cassazione sui Medici specializzandi proviene da ANDI.

Vai all’articolo originale
Author: Paolo Angelini