Tra le novità fiscali del mese, si evidenzia come di particolare rilievo la risposta all’interpello n.486/2022, (Vedi QUI) relativa all’applicazione del nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti dalle società semplici e applicabile anche alle associazioni professionali.

La fattispecie trattata dall’interpello si riferisce alla disciplina dei redditi prodotti in forma associata, regolata dall’articolo 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il caso proposto dall’istante afferisce a una associazione professionale che detiene una partecipazione totalitaria in una società di capitali. In particolare, la società di capitali, avendo realizzato un utile di esercizio nell’anno 2020, ha deliberato la distribuzione dei relativi dividendi senza effettuarne il pagamento. Successivamente l’associazione professionale ha deliberato di distribuire ai propri associati sia i dividendi provenienti dalla partecipazione alla società di capitali sia l’utile prodotto dall’associazione, nonché le nuove quote sociali di ripartizione dell’utile, formalizzate tramite scrittura notarile.

L’oggetto dell’interpello, quindi, attiene a due specifiche fattispecie:

  • il regime fiscale che dovrà essere applicato ai dividendi corrisposti dalla società di capitale, fermo restando che essi saranno pagati, “in forza di apposita delegazione di pagamento”, direttamente dalla società agli associati;
  • il criterio che dovrà essere utilizzato per determinare la quota da tassare in capo a ciascun associato.

In merito la risposta dell’Agenzia è piuttosto articolata e prende le mosse proprio dall’articolo 5 del TUIR, evidenziando preliminarmente che:

  • il principio generale prevede, indipendentemente dalla percezione, l’imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone residenti in Italia, le cui quote dipartecipazione si presumono “proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali”;
  • lo stesso principio si applica, per effetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, alle “associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. In questo caso, tuttavia, l’Agenzia ricorda che “l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione, con effetto sulla ripartizione dell’utile cui la dichiarazione si riferisce”. Quest’ultimo criterio trova giustificazione nella “natura personale” della prestazione svolta dai professionisti in associazione professionale, consentendo di determinare a posteriori le quote di reddito in base alle prestazioni realmente effettuate.

Fatte queste premesse di carattere generale, la risposta si sofferma sulla novità introdotta dall’articolo 32-quater del DL 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede che i dividendi corrisposti a società semplici si considerano “percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”.

In buona sostanza, dunque, i dividendi distribuiti a una società semplice vengono tassati in capo ai soci nel momento in cui vengono corrisposti alla società semplice.

Richiamando le citate norme del TUIR, quindi, l’Agenzia ritiene correttamente che tale disciplina si applichi anche alle associazioni professionali: tant’è che nel caso in esame, la risposta dell’Agenzia contempla che i dividendi distribuiti agli associati siano tassati direttamente dalla società di capitali in quanto sostituto d’imposta, mediante l’applicazione della ritenuta del 26% (per gli associati dell’associazione residenti in Italia).

La risposta al secondo quesito è ancor più interessante, poiché l’Agenzia delinea una specifica deroga al criterio di ripartizione degli utili distribuiti agli associati, che, come accennato, fissa il termine ultimo per la redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili in quello della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione. Secondo l’Agenzia, infatti, nel caso di specie occorre fare riferimento a un criterio ad hoc, che deve essere individuato “avendo riguardo agli associati che risultano tali al momento in cui la società effettua il pagamento dei dividendi all’associazione”, precisando che la suddetta ripartizione deve essere eseguita in base alle quote “individuate nella più recente scrittura notarile, comunicate dall’Associazione alla Società”.

In buona sostanza, quindi, la risposta all’interpello individua due diversi, seppur non dissimili, criteri di ripartizione in capo ai soci:

  • i dividendi percepiti dall’associazione professionale vengono imputati per trasparenza ai soci, ripartendoli sulla base della più recente scrittura notarile precedente al momento del pagamento dei dividendi all’associazione;
  • gli utili realizzati dall’associazione professionale vengono imputati per trasparenza ai soci, ripartendoli sulla base della scrittura notarile stipulata successivamente alla chiusura dell’anno e fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.
Andrea Dili
Dottore commercialista

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Author: Paolo Angelini