la Legge di Bilancio 2023 introduce importanti novità di interesse per i datori di lavoro.

Di seguito una prima sintesi, segnalando che la maggior parte delle misure introdotte necessitano di provvedimenti di attuazione e che, pertanto, non sono immediatamente operative.

AGEVOLAZIONI ED ESONERI CONTRIBUTIVI

a) Esonero contributivo IVS per i lavoratori dipendenti.

Tale misura, già applicata nell’anno 2022, viene parzialmente modificata, prevedendo l’applicazione di due diverse percentuali di esonero in relazione alla retribuzione imponibile mensile pari:

  • al 3% per una retribuzione mensile imponibile fino a 1.923 euro;
  • al 2% per una retribuzione mensile imponibile superiore a 1.923 euro e non eccedente
    l’importo di 2.692 euro.

Come in precedenza, la riduzione contributiva verrà applicata anche sulla 13ma mensilità.

b) Incentivo per l’assunzione di lavoratori under 36

Si estende per l’anno 2023 l’applicazione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Come già precedentemente previsto, tale misura è applicabile anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato purché il soggetto under 36 non sia mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi.

c) Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

Questo esonero contributivo, già previsto per il biennio 2021/2022, è stato esteso anche alle assunzioni che verranno effettuate nell’anno 2023.

Può essere applicato alle assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e alle trasformazioni a tempo determinato di donne cd. “svantaggiate”. Si identificano come tali, ad esempio, le donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi.

La misura consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo massimo di 12 mesi (in caso di assunzione a tempo determinato) e di 18 mesi (in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato).

d) Incentivo per l’assunzione di soggetti percettori di reddito di cittadinanza (RdC)

La Legge di Bilancio 2023 introduce un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro che nell’anno 2023 assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti beneficiari di RdC.

Questo incentivo, applicabile anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, può essere riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e consiste in un esonero contributivo totale nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Si tratta di una misura alternativa all’esonero previsto con il DL n. 4/2019.

NOVITA’ FISCALI

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

Per l’anno 2023, la Legge di Bilancio prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5%.

Si ricorda che tale aliquota è applicabile ai premi di risultato fino a 3.000 euro corrisposti ai dipendenti del settore privato che nell’anno precedente a quello della percezione del premio siano titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

ALTRE NOVITA’

a) Modifiche all’Assegno Unico Universale (AUU)

– La stabilizzazione di alcune misure in favore delle famiglie con figli disabili;

-L’incremento dell’importo dell’AUU pari al 50% per ciascun figlio:

  • di età inferiore a 1 anno
  • di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo ci siano almeno tre figli
  • l’incremento da 100 euro a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria a favore dei nuclei familiari numerosi (con quattro o più figli a carico).

b) Congedo parentale

Il testo di Legge prevede l’incremento dell’indennità per il congedo parentale dal 30% all’80%. Ciò si applica per la durata massima di un mese e alternativamente ad un solo genitore.

Per godere di tale beneficio è necessario che il mese di congedo venga goduto entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento.

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Author: Paolo Angelini