Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più importanti novità nell’ambito del processo di riforma fiscale avviato dal Governo. Come noto, il concordato consiste in un accordo tra amministrazione fiscale e contribuente volto a definire preventivamente il reddito su cui dovranno essere computate le imposte da corrispondere all’erario.

In estrema sintesi, l’istituto concordatario si perfeziona con l’accettazione da parte del contribuente di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una serie di informazioni, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle assunte tramite gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In buona sostanza, con l’accettazione della proposta del fisco, il contribuente si obbliga a dichiarare per due anni gli importi preventivamente definiti dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che le imposte saranno determinate non sulla base del reddito effettivo ma di quello preconcordato. Quindi, nel caso in cui reddito effettivamente conseguito dovesse essere maggiore di quello concordato il contribuente si troverebbe a versare meno imposte, godendo di un indubbio vantaggio.

Viceversa, ovviamente, nel caso in cui il reddito effettivo dovesse rivelarsi inferiore a quello predefinito.
Il perfezionamento del concordato, invece, non ha alcun effetto sul computo dei contributi previdenziali obbligatori dei liberi professionisti, che dovranno essere calcolati sul reddito effettivamente prodotto.
In tal senso se ordinariamente la norma prevede che i contributi vengano determinati sulla base del reddito preconcordato con l’Agenzia delle Entrate, è evidente come tale prescrizione non possa essere applicata agli iscritti alle Casse, poiché sarebbe in contraddizione con le diposizioni che sanciscono l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile dei suddetti Enti di previdenza.

La questione era stata già affrontata in relazione all’analogo istituto concordatario introdotto nel 2003, sul quale la stessa giurisprudenza di legittimità si era espressa a favore della disapplicazione del reddito predefinito in sede di concordato quale base di computo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti alle Casse, riconducendo la stessa al reddito effettivamente conseguito dal professionista. La medesima posizione è stata peraltro condivisa dalla stessa ADEPP, che in una recente nota ha sottolineato come il concordato preventivo biennale “non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti … fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”. Per gli iscritti alle Casse di previdenza che aderiranno al nuovo istituto
concordatario, quindi, si profila un doppio binario:

  • le imposte saranno determinate facendo riferimento al reddito predefinito con l’Agenzia delle Entrate;
  • i contributi previdenziali obbligatori verranno calcolati sul reddito effettivamente prodotto.

Andrea Dili
Dottore commercialista

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Author: Paolo Angelini