Intervista al Dott. Gaetano Ciancio, Vicepresidente nazionale ANDI e Presidente dell’Albo degli Odontoiatri della provincia di Salerno.

Uno dei temi odontoiatrici dibattuti in questa estate è senza dubbio la recente Deliberazione della Regione Lazio del 6 agosto 2026, n. 669, in BURL n. 64 del 11.8.2026: Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.

L’intervista di ANDIOGGI al Dott. Gaetano Ciancio, Vicepresidente nazionale ANDI e Presidente dell’Albo degli Odontoiatri della provincia di Salerno, riporta le prime considerazioni su questo argomento.

La sua esperienza sul sistema autorizzativo regionale è ampiamente riconosciuta, essendo Lei stato il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Tecnico-Scientifico, istituito con apposito decreto dell’Assessore alla Sanità, che ha guidato la Campania ad essere la prima Regione in Italia a varare procedure di facilitazioni e facile applicazione per l’apertura degli studi odontoiatrici. Quale è quindi il suo commento sulla recente determinazione della Regione Lazio?

È un argomento quanto mai sentito e che tocca il cuore dell’esercizio professionale. Il vero nodo critico, a livello nazionale, è che, purtroppo, le norme per l’apertura e l’esercizio dello studio odontoiatrico non sono affatto univoche da una Regione all’altra. Ancora oggi assistiamo a una disomogeneità evidente nella definizione delle procedure per l’apertura di uno studio odontoiatrico nonché per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi che gli studi devono possedere, creando una frammentazione e una selva d’interpretazioni che penalizzano i colleghi secondo la latitudine in cui esercitano la professione.

Entrando nel merito, cosa pensa della delibera adottata dalla Giunta della Regione Lazio?

Esprimo grande soddisfazione per il provvedimento varato dalla Regione Lazio, che introducendo una disciplina semplificativa per gli studi professionali medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, detta regole più chiare, moderne e coerenti con l’effettiva natura dell’attività professionale di medici e odontoiatri .

Come giudica il quadro complessivo del Paese, riguardo quanto in argomento?

Dalla conoscenza di chi segue questa complessa materia fin dai tempi del “Decreto Bindi” sarebbe utile un riepilogo dei fatti istituzionali, analoghi.

A cosa si riferisce esattamente, Presidente?

Ad esempio, la Campania ha già anticipato di quasi sette anni questo percorso di sburocratizzazione e di sostanziale liberalizzazione, con il DCA n. 107/2019. La Campania è stata l’apripista e la capofila in Italia nel superare il vecchio e rigido regime autorizzativo per gli studi odontoiatrici. Ha dimostrato con largo anticipo che un modello normativo più chiaro, semplice e liberale è, non solo possibile, ma estremamente efficace. Oggi prendiamo atto, con favore, che la Regione Lazio ha di fatto intrapreso quella stessa virtuosa direttrice.

Entrando nel dettaglio tecnico, una prima lettura della delibera del Lazio evidenzia ancora qualche difficoltà burocratica: ad esempio, sembrerebbe che nello studio odontoiatrico non siano consentite né l’ansiolisi né la sedazione cosciente, così come sembra essere precluso l’accesso vascolare di qualsiasi natura, comprese infusioni e somministrazioni per via endovenosa. Come è invece regolamentato tutto ciò in Campania?

In Campania la liberalizzazione è completa e, nel rispetto della gerarchia delle fonti, pienamente aderente alle reali necessità cliniche della professione. Ad esempio, non solo è consentita la sedazione cosciente all’interno dello studio medico e odontoiatrico, ma può essere praticata direttamente dall’iscritto all’Albo degli Odontoiatri. Di conseguenza, è del tutto naturale l’accesso venoso: la legge sovraordinata, L. n. 409/1985, all’articolo 2, attribuisce chiaramente agli odontoiatri le attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. Il medesimo articolo precisa che essi possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione. Per questo, a fortiori, l’odontoiatra è abilitato alla somministrazione di farmaci, anche per via endovenosa, nell’ambito del proprio atto terapeutico. Pertanto, in tali fattispecie, fare scivolare lo studio odontoiatrico nella categoria di studi da autorizzare è, a parere mio, un provvedimento da rivedere. Auspico che in una futura, immediata, revisione del provvedimento laziale detto impedimento possa essere rivalutato a tutela del compiuto esercizio professionale degli odontoiatri.

A proposito del modello campano, sappiamo che in quella regione l’avvio dell’attività passa comunque attraverso lo strumento della SCIA. Come funziona esattamente?

È un punto fondamentale. All’epoca dell’adozione del provvedimento in Campania, la SCIA, che significa “Segnalazione Inizio Attività”, fu attentamente concordata e strutturata. Va ribadito con chiarezza che non si tratta di una richiesta di autorizzazione: nessun ente, né il Comune né l’ASL, rilasciano alcun provvedimento autorizzatorio preventivo. Gli odontoiatri aprono il proprio studio semplicemente comunicandolo al Comune e autocertificando il possesso dei requisiti minimi previsti dalla storica DGRC n. 7301/2001. Personalmente ritengo opportuno e utile che l’apertura di uno studio medico o odontoiatrico venga in questo modo segnalata. L’opportunità di avere una mappatura certa e di conoscere quanti e quali studi siano presenti in ogni singolo comune, per ragioni di tutela e trasparenza, soprattutto nell’interesse dei pazienti, credo non sfugga a nessuno.

D’altra parte, anche la Deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 669/2026, al punto 6 dell’ultimo capoverso della Premessa, stabilisce “che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali … per le comunicazioni di inizio/cessazione/aggiornamento attività, riguardanti le professioni sanitarie medica e odontoiatrica non soggette ad autorizzazione all’esercizio;”.

Nel Lazio è utilizzato il termine “Comunicazione” laddove in Campania è utilizzato il termine “Segnalazione”, sinonimi che sottendono la stessa cosa: la conoscenza, da parte dei comuni, dell’esistenza e ubicazione degli studi odontoiatrici sul proprio territorio.

In Campania la modulistica fu acclusa al provvedimento, fin dall’inizio, così come l’elenco dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi, per l’apertura di uno studio odontoiatrico, proprio a evitare possibili fraintendimenti pubblicando un atto regolatorio completo.

Promotori e sostenitori del provvedimento laziale hanno fortemente enfatizzato sui social il risultato, rivendicandone una primogenitura nazionale. Che ne pensa?

Il provvedimento del Lazio rappresenta senza dubbio un traguardo fondamentale per i colleghi laziali, e si pone sulla scia di quanto da tempo già ottenuto in altre Regioni. Più che di primati parlerei di un percorso che a macchia di leopardo sta finalmente contagiando positivamente l’Italia, partendo da esperienze regionali che hanno fatto scuola.

Ci dia un’ultima riflessione su questo punto, Presidente.

E’ oggettivamente importante distinguere lo studio del medico o dell’odontoiatra da una struttura sanitaria complessa. È un principio fondamentale: non è accettabile sottoporre il singolo professionista, lo studio associato o una Società tra Professionisti agli stessi adempimenti previsti per organizzazioni sanitarie complesse quando non ne ricorrano i presupposti. È particolarmente importante anche il riconoscimento delle differenti modalità attraverso le quali oggi può essere organizzato l’esercizio professionale, comprese le forme associate, le STP, mantenendo ferma l’autonomia e la responsabilità del professionista. Concetti che tuttavia ricordo essere già presenti in altri territori che su questa strada si sono spesi con anni di anticipo.

Guardando al futuro, ritiene auspicabile un approfondimento della materia su scala nazionale per colmare queste differenze regionali?

Assolutamente sì. L’augurio è che si possa aprire una fase di profondo e sereno approfondimento a livello nazionale. Mettere a fattor comune le migliori pratiche regionali, valorizzando la linearità del modello campano e l’importante passo avanti compiuto oggi nel Lazio, rappresenta l’unica via maestra per arrivare a un framework normativo omogeneo, che garantisca ai professionisti di poter lavorare con regole chiare che si basino sulla natura della prestazione, la sua complessità, l’organizzazione e il rischio per il paziente.

Per concludere, quale messaggio si sente di lasciare ai colleghi?

Per il ruolo che rivesto di Presidente dell’Albo degli Odontoiatri della provincia di Salerno e per lo storico legato al DCA n. 107/2019, plaudo sinceramente al risultato del Lazio: è indubbio che oggi le procedure per l’apertura degli studi siano enormemente migliorate rispetto al passato. Onore al merito, dunque, ai colleghi laziali, con l’auspicio che l’esempio, il confronto e l’approfondimento istituzionale possano presto condurre a una omogenea semplificazione nelle Regioni nelle quali queste semplificazioni oggi oggettivamente non sono applicate.

L’articolo Apertura ed esercizio dello studio dentistico: le novità proviene da ANDI.

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Author: Paolo Angelini