A seguire una sintesi (abstract) delle novità e degli obblighi normativi sulla formazione e l’aggiornamento per RLS e Datori di Lavoro. La circolare definisce il razionale della normativa in relazione agli Accordi Stato Regioni che si sono susseguiti nel tempo e le indicazioni operative introdotte dall'Accordo Stato Regioni 2025.
ABSTRACT:
Il documento analizza l’evoluzione normativa e le posizioni di A.N.D.I. Nazionale in merito alla sicurezza sul lavoro alla luce dell’Accordo Stato-Regioni (ASR) 2025 e del DL 159/2025.
● Formazione RLS e Lavoratori (art. 37 D.lgs. 81/08): I corsi RLS svolti prima del 3 settembre 2016 esonerano dalla formazione lavoratori. Per i corsi successivi e sotto l’ASR 2025, la formazione RLS da 32 ore copre solo la parte generale (4 ore), richiedendo l’integrazione della formazione specifica lavoratori (12 ore).
● Aggiornamento RLS (< 15 dipendenti): Confermato come obbligatorio e come ripreso anche dal DL 159/2025. In attesa del nuovo CCNL, previsto per il 2027, che dovrà regolarne le modalità, A.N.D.I. propone una soluzione sostenibile di 10 ore ogni 5 anni (valida anche come aggiornamento lavoratori).
● Novità ASR 2025:
- Datore di Lavoro (DL): Introdotti la formazione obbligatoria di 16 ore (entro maggio 2027) e l’aggiornamento quinquennale di 6 ore.
- DL RSPP: Formazione di 8 ore (previo corso DL) e aggiornamento quinquennale di 8 ore.
● Individuazione del DL: Nelle strutture associate o societarie (SRL, STP), il ruolo di DL ricade di norma sul Legale Rappresentante. A.N.D.I. consiglia ai titolari non RSPP di svolgere il corso per DL (16 ore) per tutelarsi da eventuali contestazioni ispettive.
La formazione RLS e la formazione lavoratori ex art.37
La posizione di A.N.D.I. Nazionale storicamente, negli ultimi 15 anni, è stata quella di ritenere la formazione RLS (32 ore di cui 20 di formazione generale e 12 di formazione specifica), effettuata dalla associazione prima dell’Accordo Stato Regioni del 2011 e 2012 (entrato in vigore 11/01/2013), già comprensiva della formazione lavoratori così come definita dall’art 37, commi 1-10 del D.lgs. 81/08 (Circolare A.N.D.I. del 03/12/2012). Questo in base al parere reso dall’avv. Lorenzo Fantini, già funzionario del Ministero del Lavoro e consulente di A.N.D.I., secondo il principio che “il più contiene il meno”. Si tratta tuttavia di un parere “informale” mai stato reso in forma ufficiale come ML. La Segreteria sindacale ha quindi deciso nel luglio 2026, a seguito di alcune contestazioni fatte dell’INL Lombardo, di attualizzare la materia richiedendo un parere giuridico all’avv. Antonio Porpora (Vedi QUI). Il parere sostanzialmente conferma la precedente posizione di A.N.D.I. ma è reso in forma spendibile come supporto giuridico finalizzato ad un eventuale ricorso patrocinato dalla tutela legale di A.N.D.I. Nazionale.
Allo stato attuale quindi:
- a. chi ha fatto la formazione RLS di 32 ore con A.N.D.I. prima del 11/01/2013 (ASR del 2011 e 2012) e comunque entro il 3 settembre 2016 (entrata in vigore dell’ASR 2016) è esonerato dal corso lavoratori ex art. 37. Questo stabilisce l’ASR del 2012 (linee guida applicative dell’ASR 2011) a patto che il corso RLS contenga i contenuti (e va dimostrato) generali e specifici della formazione lavoratori ex art.37. In caso di contestazione degli organi ispettivi (recentemente INL lombardo) A.N.D.I. Nazionale propone la tutela legale gratuita al socio che intenda opporre ricorso.
- b. Dopo l’entrata in vigore dell’ASR 2016 (03/09/2016) e fino ai giorni nostri (ASR 2025) chi ha fatto la formazione RLS rischio alto di 32 ore deve comunque affiancare anche la formazione specifica di 12 ore della formazione lavoratori (ex art.37). Gli ASR del 2016 e 2025 riconoscono infatti un credito formativo per chi ha fatto il corso RLS ma solo per la parte generale (4 ore) mantenendo invece l’obbligo di affiancare la parte specifica (12 ore).
L’aggiornamento RLS
Il D.lgs. 81/08, art. 37, comma 11, definisce le modalità per le aziende con più di 15 dipendenti e fino a 50 in 4 ore/anno e di 8 ore/anno oltre i 50 dipendenti. Per le aziende con meno di 15 dipendenti non vengono normate le modalità dell’aggiornamento che vengono invece rimesse alla contrattazione collettiva la quale, a sua volta, non è mai entrata nel merito di questo aspetto compreso l’ultimo CCNL del 2024. La posizione di A.N.D.I. dal 2008 a marzo 2025 è stata quella di ritenere l’aggiornamento RLS per le aziende con meno di 15 dipendenti non obbligatorio in quanto non normato. Veniva però “vivamente consigliato”, a maggior tutela e prudenzialmente, il corso di aggiornamento RLS di 10 ore con cadenza quinquennale comprensivo dell’aggiornamento lavoratori (6 ore). Ora essendo solo consigliato ma ritenuto, sostanzialmente, non obbligatorio la maggior parte dei DDL/soci A.N.D.I. si è astenuta dalla effettuazione dell’aggiornamento RLS. Nel marzo 2025, prima della pubblicazione del Nuovo ASR, il Gruppo di lavoro 81/08 di A.N.D.I. Nazionale ha ritenuto opportuno rivalutare il problema. È stato quindi chiesto un parere legale all’avv. Porpora in merito il quale, dopo attenta rivalutazione degli interpelli fatti alla commissione nazionale 81/08, del testo di legge e degli ASR 2011 e 2016, è arrivato alla conclusione di ritenere l’aggiornamento RLS obbligatorio anche per le aziende con meno di 15 dipendenti in particolare nel caso di evoluzione dei rischi e/o all’insorgenza di nuovi rischi. Ovviamente l’assenza di nuovi rischi o l’evoluzione degli stessi è poco credibile a fronte di una formazione datata oltre i 5 anni. La modalità, per le aziende con meno di 15 dipendenti, non essendo normata né dall’ art.37 del D.lgs. 81/08 e né dal CCNL si può ritenere congrua, in attesa di ulteriori specifiche, nell’individuazione da parte del DDL di un numero discrezionale di ore annuali di aggiornamento compreso tra 1 e 4 /anno. La proposta di A.N.D.I. di un corso quinquennale di 10 ore di aggiornamento RLS (prima solo consigliato ma ora invece ritenuto obbligatorio) corrisponderebbe all’equivalente di 2 ore/anno in linea con il principio di proporzionalità correlato al numero dei dipendenti. Su questo c’è la approvazione dell’avv. Porpora e la sua disponibilità a sostenere un eventuale ricorso in caso di contestazione (Vedi QUI il parere dell’avv. Porpora su aggiornamento RLS).
L’aggiornamento RLS esenta dall’aggiornamento quinquennale di 6 ore dei lavoratori in quanto ne rappresenta un credito formativo indipendentemente dal numero di lavoratori in azienda. Questo è confermato anche dall’ASR del 2025. A ottobre 2025 è arrivato il DL n. 159 che all’art.5 prevede “per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni delle imprese e del livello di rischio per la salute e sicurezza dell’attività svolta”. Quindi questo nuovo provvedimento conferma l’interpretazione di A.N.D.I. rendendo chiaro l’obbligo di aggiornamento RLS sotto i 15 lavoratori. Degno di nota è l’indicazione, rivolta alla CCNL ma anche al DDL in vacanza della prima, del criterio di proporzionalità già implicito nella determinazione delle ore in relazione agli scaglioni (1-14,15-49 e oltre i 50 lavoratori) e del livello di rischio.
La proposta di A.N.D.I. si collocherebbe in una posizione intermedia (2 ore/anno) nel range da 1 a 4 considerando anche che il nostro settore è a rischio alto. Proporre, in attesa di una indicazione dal CCNL, 4 ore/anno come previsto per le aziende da 15 a 50 lavoratori ci sembra assolutamente sproporzionato, non conforme ai criteri della norma e affine alla mentalità ipergarantista delle imprese che propongono formazione a pagamento e non di una associazione sindacale. A.N.D.I. nel primo incontro indetto (luglio 2026) da Confprofessioni in vista del rinnovo del CCNL (previsto per febbraio 2027) ha indicato tra i punti innovativi da introdurre nel nuovo contratto la definizione delle modalità di aggiornamento RLS per le aziende con meno di 15 dipendenti. Ovviamente è l’inizio di un percorso che si finalizzerà con il prossimo CCNL.
Al momento il convincimento di A.N.D.I. è di ritenere l’aggiornamento RLS obbligatorio anche per le aziende con meno di 15 dipendenti e realizzabile in modo sostenibile (e difendibile) con un aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni in attesa della determinazione della contrattazione collettiva.
Considerazioni metodologiche:
Quando un sindacato dà una indicazione di comportamento ai suoi iscritti deve anche sostenere i medesimi in caso di contestazione da parte degli organi ispettivi compresa la tutela legale del ricorso del socio interessato. Ovviamente per fare questa azione, nelle pieghe interpretative della norma, è opportuno assumere la posizione più ragionevole e sostenibile per i propri associati ma nel contempo preparare gli strumenti per difenderla. Occorre fare gli opportuni approfondimenti giuridici e giuslavoristici (pareri legali), adire agli eventuali interpelli con i ministeri competenti per dirimere i margini di ambiguità interpretativa ed essere pronti a dare battaglia al fianco del socio (tutela legale del ricorso) avendo gli strumenti, le competenze e una ragionevole probabilità di successo. Tutto questo ovviamente è di interesse nazionale perché, se con esito favorevole, serve a fare giurisprudenza a beneficio dell’intera categoria nel caso di ulteriori contestazioni.

Alcune province hanno chiesto chiarimenti in merito a chi debba essere considerato Datore di Lavoro nel caso di studio associato o di esercizio in forma societaria. Questo in riferimento alla specifica formazione prevista per il DDL dall’ASR 2025.
A riguardo abbiamo acquisito un parere legale (All. 3) dal quale si evince che nel caso di:
- Soci di studio associato: il DDL viene individuato nel Legale Rappresentante dello studio associato salvo diverse esplicite previsioni (nello statuto) su altre figure direttive.
- Soci di SRL o di STP senza direttore sanitario: sempre il legale rappresentante della società salvo diverse esplicite previsioni statutarie su altre figure (ad es. adozione di un organo amministrativo collegiale (CDA) con diverse attribuzioni tra Presidente e altri Consiglieri).
- Soci di società o STP polispecialistica con direttore sanitario: sempre il legale rappresentante della società salvo diverse previsioni esplicite di altre figure. La possibilità di individuare il direttore sanitario come datore di lavoro potrebbe essere teoricamente perseguita, nel caso di struttura particolarmente complessa, ma con una procura gestoria molto rilevante in favore del direttore sanitario comprendente anche la capacità di spesa.
Fatta questa doverosa premessa non si può escludere che i soci di studi associati o società che lavorano nello studio e che non hanno mai fatto il corso RSPP siano considerati lavoratori o co-datori di lavoro dagli organi ispettivi. Per questo è consigliato che i titolari di studio non RSPP svolgano il corso per DL che esonera anche dal corso lavoratori art. 37 e mette al riparo da dubbi interpretativi. Così facendo, in caso di necessità improvvisa basterebbe l’integrazione di 8 ore per ottenere la qualifica di DL RSPP.
Fonte: Segreteria sindacale nazionale ANDI
L’articolo Formazione e aggiornamento RLS – Accordo Stato Regioni 2025 proviene da ANDI.
Vai all’articolo originale
Author: Paolo Angelini